Statuto

Lo statuto della nostra associazione è il seguente.

ART.1

E’ costituita una associazione denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI CON RBD” (d’ora in poi chiamata solo associazione RBD).
L’associazione RBD è un’associazione senza fini di lucro (no profit) che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico.
Per il suo funzionamento l’associazione RBD promuove l’impegno volontario dei propri iscritti e si ispira agli articoli 1,2 e3 della legge 11 Agosto 1991, n.266 – “Legge – quadro sul volontariato”.

ART.2

L’associazione ha sede in Bologna in Via Pietro Gubellini, 1

ART.3

L’associazione RBD ha i seguenti scopi:

  • far conoscere all’opinione pubblica la malattia denominata disturbo comportamentale del sonno “Rem Behaviour Disorder” con tutte le relative conseguenze.
  • promuovere lo studio della malattia ed i suoi possibili rimedi
  • ottenere dalle pubbliche autorità il riconoscimento ufficiale della disabilità della malattia ed i conseguenti trattamenti previdenziali ed assistenziali a favore dei portatori della malattia stessa
  • ottenere la libera commercializzazione in Italia dei farmaci necessari per la cura della malattia

ART.4

La durata dell’associazione è illimitata

ART.5

Per il conseguimento degli scopi sociali, l’associazione RBD si avvarrà di tutti mezzi indicati nell’art.5 dell’atto costitutivo allegato

ART.6

L’assemblea è costituita da tutti gli iscritti all’associazione RBD. Possono entrare a far parte dell’associazione tutti i richiedenti, i portatori del disturbo RBD e i loro familiari. L’ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

ART.7

I compiti dell’assemblea sono:

  • eleggere i componenti del consiglio direttivo
  • approvare i bilanci consuntivi e di previsione che verranno sottoposti al consiglio direttivo
  • approvare le quote e i tributi che il consiglio direttivo proporrà
  • discutere ogni altro argomento che il consiglio direttivo sottoporrà al giudizio dell’assemblea
  • deliberare sullo scioglimento dell’associazione RBD

ART.8

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di Aprile, per l’esame e l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti. L’assemblea può essere tenuta presso la sede od in qualsiasi altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
La convocazione deve essere effettuata per iscritto ed inviata agli associati almeno quindici giorni prima della data della riunione, indicando il luogo, la data e l’ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.
L’assemblea è presieduta dal presidente che nomina il segretario per la redazione del verbale.
Ogni associato può farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta.

ART.9

Il consiglio direttivo è composto da tre a quindici membri, nominati dall’assemblea, per un periodo di tre anni. Compiti del consiglio direttivo sono:

  • nominare il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere, nell’ambito dei consiglieri
  • deliberare l’ammissione dei nuovi soci
  • programmare l’attività dell’associazione
  • redigere i bilanci preventivi e consuntivi
  • proporre all’assemblea le quote associative
  • effettuare tutto quanto necessario od utile alla vita dell’associazione RBD

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei componenti qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e comunque deve essere convocato entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio per la redazione del bilancio consuntivo e per la convocazione dell’assemblea.
Il consiglio rimane in carica per tre anni e i suoi membri posso essere rieletti. In caso di dimissione o di morte di un consigliere, gli altri membri del consiglio provvedono alla sostituzione scegliendolo fra gli associati.

ART.10

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo unitamente al vice presidente tra i componenti del consiglio direttivo stesso. Al presidente spettano le seguenti facoltà:

  • la rappresentanza legale dell’associazione
  • la convocazione del consiglio direttivo e dell’assemblea
  • la rappresentanza in giudizio dell’associazione
  • la eventuale richiesta del riconoscimento della personalità giuridica dell’associazione

Tali facoltà spettano al vicepresidente in caso di impedimento o di assenza del presidente.

ART.11

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo ed ha i compiti di tenere l’amministrazione e redigere i bilanci annuali. Il tesoriere può essere delegato dal consiglio direttivo ad emettere i mandati di pagamento o gli assegni per i pagamenti dei fornitori e/o dei collaboratori dell’associazione.

ART.12

Il segretario ha il compito di tenere aggiornati i documenti dell’associazione, l’elenco degli associati, l’inventario dei beni dell’associazione e deve redigere i verbali del consiglio e dell’assemblea e quant’altro gli venga demandato dal consiglio direttivo.

ART.13

I responsabili regionali vengono eletti dal consiglio direttivo a maggioranza qualificata; essi svolgono l’attività di coordinamento, organizzazione, gestione e sviluppo della sede regionale in stretta osservanza delle direttive impartite dal consiglio e/o dal presidente nazionale; tutte le attività svolte in ambito regionale dai responsabili regionali devono essere concordate e autorizzate preventivamente dal consiglio direttivo nazionale o dal presidente. Le sezioni regionali possono costituire sezioni provinciali dietro autorizzazione del consiglio direttivo nazionale.
I responsabili regionali che dovessero intraprendere iniziative non autorizzate saranno immediatamente espulsi dall’associazione e perseguiti a termini di legge onde evitare situazioni di pregiudizio lesivo dell’immagine e/o della reputazione dell0associazione RBD.

ART.14

L’esercizio associativo ha durata annuale e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio finale da sottoporre all’esame dell’assemblea dei soci.
Gli eventuali utili derivanti dal bilancio dell’anno precedente saranno accantonati e non potranno in alcun modo essere pagati come dividendo agli associati.
Nessun pagamento od esborso deve essere autorizzato dal consiglio direttivo a meno che non siano totalmente coperti dai fondi disponibili, in modo da evitare qualunque responsabilità per perdite di bilancio alla fine di ciascuna annata di esercizio.

ART.15

Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato in qualsiasi momento dall’assemblea dei soci.

ART.16

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi in materia.